Causa C-39/17: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 14 giugno 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation — Francia) — Lubrizol France SAS / Caisse nationale du Régime social des indépendants (RSI) participations extérieures (Rinvio pregiudiziale — Libera circolazione delle merci — Articoli 28 e 30 TFUE — Tasse di effetto equivalente — Articolo 110 TFUE — Imposizioni interne — Contributo sociale di solidarietà delle società — Tassa — Base imponibile — Fatturato complessivo annuale delle società — Direttiva 2006/112/CE — Articolo 17 — Trasferimento di un bene in un altro Stato membro — Valore del bene trasferito — Inclusione nel fatturato complessivo annuale)
C2762018IT510120180614IT00075162
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 14 giugno 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation — Francia) — Lubrizol France SAS / Caisse nationale du Régime social des indépendants (RSI) participations extérieures
(Causa C-39/17) ( 1 )
«(Rinvio pregiudiziale — Libera circolazione delle merci — Articoli 28 e 30 TFUE — Tasse di effetto equivalente — Articolo 110 TFUE — Imposizioni interne — Contributo sociale di solidarietà delle società — Tassa — Base imponibile — Fatturato complessivo annuale delle società — Direttiva 2006/112/CE — Articolo 17 — Trasferimento di un bene in un altro Stato membro — Valore del bene trasferito — Inclusione nel fatturato complessivo annuale)»2018/C 276/07Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Cour de cassation
Parti
Ricorrente: Lubrizol France SAS
Resistente: Caisse nationale du Régime social des indépendants (RSI) participations extérieures
Dispositivo
Gli articoli 28 e 30 TFUE devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa di uno Stato membro che prevede che la base imponibile di contributi prelevati sul fatturato annuale delle imprese, sempreché quest’ultimo raggiunga o superi un determinato importo, sia calcolata tenendo in considerazione il valore nominale dei beni trasferiti da un soggetto passivo o per suo conto, per le esigenze della sua impresa, a partire da tale Stato membro verso un altro Stato membro dell’Unione europea, e tale valore è tenuto in considerazione sin da detto trasferimento, mentre, quando gli stessi beni sono trasferiti dal soggetto passivo o per suo conto, per le esigenze della sua impresa, sul territorio dello Stato membro in questione, il loro valore è incluso in detta base imponibile soltanto al momento della loro vendita successiva, a condizione che:
—
in primo luogo, il valore di tali beni non sia tenuto in considerazione nuovamente in detta base imponibile, al momento della loro vendita successiva in tale Stato membro;
—
in secondo luogo, il loro valore sia dedotto da detta base imponibile quando tali beni non sono destinati a essere venduti nell’altro Stato membro o sono stati ritrasferiti nello Stato membro d’origine senza essere stati venduti, e
—
in terzo luogo, i benefici derivanti dalla destinazione di tali contributi non compensino interamente l’onere sopportato dal prodotto nazionale commercializzato sul territorio nazionale all’atto della sua immissione sul mercato, circostanza che compete al giudice del rinvio verificare.
( 1 ) GU C 112 del 10.4.2017.
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