14.1.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 16/7
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 13 novembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Den Haag — Paesi Bassi) — X (C-47/17), X (C-48/17) / Staatsecretaris van Veiligheid en Justitie
(Cause riunite C-47/17 e C-48/17) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Regolamento (UE) n. 604/2013 - Regolamento (CE) n. 1560/2003 - Determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale - Criteri e meccanismi di determinazione - Richiesta di presa o di ripresa in carico di un richiedente asilo - Risposta negativa dello Stato membro richiesto - Domanda di riesame - Articolo 5, paragrafo 2, del regolamento n. 1560/2003 - Termine per la risposta - Scadenza - Effetti))
(2019/C 16/08)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Rechtbank Den Haag zittingsplaats Haarlem
Parti
Ricorrenti: X (C-47/17), X (C-48/17)
Convenuto: Staatsecretaris van Veiligheid en Justitie
Dispositivo
L’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione, del 2 settembre 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 118/2014 della Commissione, del 30 gennaio 2014, dev’essere interpretato nel senso che, nell’ambito della procedura di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale, lo Stato membro investito di una richiesta di presa o di ripresa in carico ai sensi dell’articolo 21 o dell’articolo 23 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, il quale, dopo aver proceduto alle verifiche necessarie, abbia risposto negativamente alla stessa entro i termini di cui all’articolo 22 o all’articolo 25 di quest’ultimo regolamento e che abbia successivamente ricevuto una domanda di riesame a norma del citato articolo 5, paragrafo 2, deve, entro un termine di due settimane, procurare di rispondere a tale domanda, in uno spirito di leale cooperazione.
Se lo Stato membro richiesto non risponde alla domanda stessa entro tale termine di due settimane, la procedura aggiuntiva di riesame è definitivamente chiusa, sicché, a partire dalla scadenza del suddetto termine, lo Stato membro richiedente dev’essere considerato competente ai fini dell’esame della domanda di protezione internazionale, salvo che disponga ancora del tempo necessario per poter presentare, entro i termini improrogabili previsti a tal fine dall’articolo 21, paragrafo 1, e dall’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 604/2013, una nuova richiesta di presa o di ripresa in carico.
(1) GU C 112 del 10.4.2017.
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