10.9.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 319/8
Sentenza della Corte (Decima Sezione) dell’11 luglio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Galicia — Spagna) — Ángel Somoza Hermo, Ilunión Seguridad SA / Esabe Vigilancia SA, Fondo de Garantia Salarial (FOGASA)
(Causa C-60/17) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Direttiva 2001/23/CE - Articolo 1, paragrafo 1 - Trasferimento d’impresa - Articolo 3, paragrafo 1 - Mantenimento dei diritti dei lavoratori - Subentro nei contratti di lavoro che interviene in forza delle disposizioni di un contratto collettivo - Contratto collettivo che esclude l’obbligo, per il cedente e il cessionario dell’impresa, di rispondere solidalmente delle obbligazioni, ivi comprese quelle di natura retributiva, sorte dai contratti di lavoro prima della cessione di tale impresa))
(2018/C 319/08)
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Tribunal Superior de Justicia de Galicia
Parti
Ricorrenti: Ángel Somoza Hermo, Ilunión Seguridad SA
Convenute: Esabe Vigilancia SA, Fondo de Garantia Salarial (FOGASA)
Dispositivo
1)
L’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti, deve essere interpretato nel senso che tale direttiva si applica a una situazione in cui un committente ha risolto il contratto di prestazione di servizi di vigilanza di impianti concluso con un’impresa e ha stipulato, ai fini dell’esecuzione di tale prestazione, un nuovo contratto con un’altra impresa che riassume, in forza di un contratto collettivo, una parte essenziale, in termini di numero e di competenze, dell’organico che la prima impresa aveva assegnato all’esecuzione di detta prestazione, a condizione che l’operazione sia accompagnata dal trasferimento di un’entità economica tra le due imprese considerate.
2)
La Corte di giustizia dell’Unione europea è incompetente a rispondere alla seconda questione posta dal Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Corte superiore di giustizia della Galizia, Spagna) con decisione del 30 dicembre 2016.
(1) GU C 121 del 18.4.2017.
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