12.11.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 408/14
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 12 settembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Bucureşti — Romania) — Siemens Gamesa Renewable Energy România SRL, già Gamesa Wind România SRL / Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală — Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili
(Causa C-69/17) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Diritto alla detrazione - Acquisti effettuati da un contribuente dichiarato «inattivo» dall’amministrazione fiscale - Diniego del diritto a detrazione - Principi di proporzionalità e di neutralità dell’IVA))
(2018/C 408/15)
Lingua processuale: il rumeno
Giudice del rinvio
Curtea de Apel Bucureşti
Parti
Ricorrente: Siemens Gamesa Renewable Energy România SRL, già Gamesa Wind România SRL
Convenute: Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală — Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili
Dispositivo
La direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — come modificata dalla direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010 — in particolare i suoi articoli 213, 214 e 273, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che consente all’amministrazione fiscale di negare a un soggetto passivo, che ha effettuato acquisti durante il periodo in cui il suo numero d’identificazione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto è stato annullato per la mancata presentazione delle dichiarazioni fiscali, il diritto di detrarre l’imposta sul valore aggiunto relativa a tali acquisti mediante dichiarazioni d’imposta sul valore aggiunto effettuate — o mediante fatture emesse — successivamente alla riattivazione del suo numero d’identificazione, per la sola ragione che tali acquisti sono avvenuti durante il periodo di disattivazione, pur se i requisiti sostanziali sono soddisfatti e il diritto a detrazione non è invocato in modo fraudolento o abusivo.
(1) GU C 144 dell’8.5.2017.
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