3.6.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 187/6
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 26 marzo 2019 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Tribunal Supremo, Juzgado de Primera Instancia no 1 de Barcelona — Spagna) — Abanca Corporación Bancaria SA/Alberto García Salamanca Santos (C-70/17), Bankia SA/Alfonso Antonio Lau Mendoza, Verónica Yuliana Rodríguez Ramírez (C-179/17)
(Cause riunite C-70/17 e C-179/17) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Tutela dei consumatori - Direttiva 93/13/CEE - Articoli 6 e 7 - Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori - Clausola di scadenza anticipata di un contratto di mutuo ipotecario - Dichiarazione del carattere parzialmente abusivo della clausola - Poteri del giudice nazionale in presenza di una clausola qualificata come «abusiva» - Sostituzione della clausola abusiva con una disposizione di diritto nazionale)
(2019/C 187/07)
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Tribunal Supremo, Juzgado de Primera Instancia no 1 de Barcelona
Parti
Ricorrenti: Abanca Corporación Bancaria SA (C-70/17), Bankia SA (C-179/17)
Convenuti: Alberto García Salamanca Santos (C-70/17), Alfonso Antonio Lau Mendoza, Verónica Yuliana Rodríguez Ramírez (C-179/17)
Dispositivo
Gli articoli 6 e 7 della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che, da un lato, essi ostano a che una clausola di scadenza anticipata di un contratto di mutuo ipotecario dichiarata abusiva sia parzialmente mantenuta mediante l’eliminazione degli elementi che ne determinano l’abusività, laddove l’eliminazione equivarrebbe a rivedere il contenuto della clausola stessa incidendo sulla sua sostanza e che, dall’altro, gli stessi articoli non ostano a che il giudice nazionale sani la nullità della clausola abusiva sostituendola con il nuovo testo della disposizione legislativa che ha ispirato detta clausola, applicabile in caso di accordo tra le parti contraenti, sempreché il contratto di mutuo ipotecario in questione non possa sopravvivere in caso di eliminazione della clausola abusiva e l’annullamento in toto del contratto esponga il consumatore a conseguenze particolarmente pregiudizievoli.
(1) GU C 121 del 18.4.2017
GU C 231 del 17.7.2017
Full & Egal Universal Law Academy