Causa C-90/17: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 27 giugno 2018 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) — Portogallo] — Turbogás Produtora Energética SA / Autoridade Tributária e Aduaneira [Rinvio pregiudiziale — Direttiva 2003/96/CE — Tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità — Articolo 21, paragrafo 5, terzo comma — Entità che produce elettricità per uso proprio — Piccoli produttori di elettricità — Articolo 14, paragrafo 1, lettera a) — Prodotti energetici utilizzati per produrre elettricità — Obbligo di esenzione]
C2942018IT910120180627IT00119191
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 27 giugno 2018 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) — Portogallo] — Turbogás Produtora Energética SA / Autoridade Tributária e Aduaneira
(Causa C-90/17) ( 1 )
«[Rinvio pregiudiziale — Direttiva 2003/96/CE — Tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità — Articolo 21, paragrafo 5, terzo comma — Entità che produce elettricità per uso proprio — Piccoli produttori di elettricità — Articolo 14, paragrafo 1, lettera a) — Prodotti energetici utilizzati per produrre elettricità — Obbligo di esenzione]»2018/C 294/11Lingua processuale: il portoghese
Giudice del rinvio
Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD)
Parti
Ricorrente: Turbogás Produtora Energética SA
Convenuta: Autoridade Tributária e Aduaneira
Dispositivo
L’articolo 21, paragrafo 5, terzo comma, e l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità, devono essere interpretati nel senso che un’entità, come quella di cui al procedimento principale, che produce elettricità per uso proprio, indipendentemente dalla sua importanza e qualunque sia l’attività economica che esercita a titolo principale, deve essere considerata un «distributore», ai sensi della prima di tali disposizioni, il cui consumo di elettricità ai fini della produzione di elettricità rientra nondimeno nell’ambito di applicazione dell’esenzione obbligatoria prevista da detto articolo 14, paragrafo 1, lettera a).
( 1 ) GU C 144 dell’8.5.2017.
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