3.12.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 436/9
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 4 ottobre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad — Varna — Bulgaria) — Komisia za zashtita na potrebitelite / Evelina Kamenova
(Causa C-105/17) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Tutela dei consumatori - Direttiva 2005/29/CE - Articolo 2, lettere b) e d) - Direttiva 2011/83/UE - Articolo 2, punto 2 - Nozioni di «professionista» e di «pratiche commerciali»))
(2018/C 436/09)
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Administrativen sad — Varna
Parti
Ricorrente: Komisia za zashtita na potrebitelite
Convenuta: Evelina Kamenova
con l’intervento di: Okrazhna prokuratura — Varna
Dispositivo
L’articolo 2, lettere b) e d), della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali»), e l’articolo 2, punto 2, della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio devono essere interpretati nel senso che una persona fisica che pubblica su un sito Internet, contemporaneamente, un certo numero di annunci per la vendita di beni nuovi e d’occasione, quale la convenuta nel procedimento principale, può essere qualificata come «professionista», e una siffatta attività può costituire una «pratica commerciale», soltanto qualora tale persona agisca nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, cosa che spetta al giudice del rinvio verificare, alla luce di tutte le circostanze rilevanti del caso di specie.
(1) GU C 144 dell’8.5.2017.
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