21.1.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 25/5
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 20 novembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Curtea de Apel Constanţa — Romania) — Sindicatul Familia Constanţa, Ustinia Cvas e a./ Directia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa
(Causa C-147/17) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori - Organizzazione dell’orario di lavoro - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Articolo 31 - Direttiva 2003/88/CE - Ambito di applicazione - Deroga - Articolo 1, paragrafo 3 - Direttiva 89/391/CEE - Articolo 2, paragrafo 2 - Attività di assistente genitoriale))
(2019/C 25/06)
Lingua processuale: il rumeno
Giudice del rinvio
Curtea de Apel Constanţa
Parti
Ricorrenti: Sindicatul Familia Constanţa, Ustinia Cvas, Silvica Jianu, Dumitra Bocu, Cader Aziz, Georgeta Crângaşu, Sema Cutlacai
Convenuta: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa
Dispositivo
L’articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, in combinato disposto con l’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, dev’essere interpretato nel senso che non rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 2003/88 l’attività di assistente genitoriale che consiste, nell’ambito di un rapporto di lavoro con un’autorità pubblica, nell’accogliere e integrare un minore nel proprio nucleo familiare e nel provvedere, continuativamente, allo sviluppo armonioso e all’educazione di tale minore.
(1) GU C 231 del 17.7.2017.
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