17.9.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 328/16
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 25 luglio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court — Irlanda) — Edel Grace, Peter Sweetman / An Bord Pleanala
(Causa C-164/17) (1)
([Rinvio pregiudiziale - Ambiente - Direttiva 92/43/CE - Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche - Articolo 6, paragrafi 3 e 4 - Valutazione dell’incidenza di un piano o di un progetto su un sito protetto - Piano o progetto non direttamente connesso o necessario alla gestione del sito - Progetto di parco eolico - Direttiva 2009/147/CE - Conservazione degli uccelli selvatici - Articolo 4 - Zona di protezione speciale (ZPS) - Allegato I - Albanella reale (Circus cyaneus) - Habitat idoneo mutevole nel tempo - Riduzione temporanea o definitiva della superficie dei terreni utili - Misure integrate nel progetto volte a garantire, per la durata del progetto, che la superficie effettivamente idonea ad ospitare l’habitat naturale della specie non risulti ridotta o possa addirittura risultare incrementata])
(2018/C 328/19)
Lingua processuale: l'inglese
Giudice del rinvio
Supreme Court
Parti
Ricorrenti: Edel Grace, Peter Sweetman
Resistente: An Bord Pleanala
Dispositivo
L’articolo 6 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, deve essere interpretato nel senso che, allorché un progetto è destinato ad essere realizzato su un sito designato per la protezione e la conservazione delle specie, la cui superficie atta a soddisfare le esigenze di una specie protetta varia nel tempo, e allorché tale progetto avrà come effetto che, temporaneamente o definitivamente, alcune parti del sito non saranno più tali da poter fornire un habitat idoneo alla specie in questione, la circostanza che tale progetto contenga misure volte a garantire — dopo l’effettuazione dell’opportuna valutazione dell’incidenza di tale progetto e per la durata del progetto stesso — che la parte di tale sito concretamente idonea a fornire un habitat adeguato non sia ridotta e possa addirittura risultare incrementata non può essere presa in considerazione ai fini della valutazione da effettuare a norma del paragrafo 3 di tale articolo e volta a garantire che il progetto non pregiudicherà l’integrità del sito in causa, ma essa rientra, eventualmente, nell’ambito di applicazione del paragrafo 4 del medesimo articolo.
(1) GU C 178 del 6.6.2017.
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