11.3.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 93/3
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 24 gennaio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État — Francia) — Morgan Stanley & Co International plc / Ministre de l’Économie et des Finances
(Causa C-165/17) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Sesta direttiva 77/388/CEE - Direttiva 2006/112/CE - Detrazione dell’imposta assolta a monte - Beni e servizi utilizzati sia per operazioni imponibili sia per operazioni esenti (beni e servizi ad uso promiscuo) - Determinazione del prorata di detrazione applicabile - Succursale stabilita in uno Stato membro diverso da quello della sede principale della società - Spese effettuate dalla succursale, destinate esclusivamente alla realizzazione delle operazioni della casa madre - Spese generali della succursale concorrenti alla realizzazione sia delle proprie operazioni sia di quelle della casa madre))
(2019/C 93/04)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Conseil d’État
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Morgan Stanley & Co International plc
Convenuto: Ministre de l’Économie et des Finances
Dispositivo
1)
L’articolo 17, paragrafi 2, 3 e 5, e l’articolo 19, paragrafo 1, della Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, nonché gli articoli 168, 169 e da 173 a 175 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che, per quanto riguarda le spese sostenute da una succursale immatricolata in uno Stato membro, le quali siano destinate, in via esclusiva, sia ad operazioni assoggettate all’imposta sul valore aggiunto sia ad operazioni esentate da tale imposta, realizzate dalla casa madre di detta succursale stabilita in un altro Stato membro, occorre applicare un prorata di detrazione corrispondente ad una frazione il cui denominatore è rappresentato dal volume d’affari, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, costituito da queste sole operazioni ed il cui numeratore è rappresentato dalle operazioni soggette ad imposta che conferirebbero un diritto a detrazione anche qualora fossero effettuate nello Stato membro di immatricolazione della succursale di cui sopra, compreso il caso in cui tale diritto a detrazione consegua dall’esercizio di un’opzione, esercitata da tale succursale, consistente nell’assoggettare all’imposta sul valore aggiunto le operazioni realizzate in quest’ultimo Stato.
2)
L’articolo 17, paragrafi 2, 3 e 5, e l’articolo 19, paragrafo 1, della Sesta direttiva 77/388, nonché gli articoli 168, 169 e da 173 a 175 della direttiva 2006/112, devono essere interpretati nel senso che, al fine di determinare il prorata di detrazione applicabile alle spese generali di una succursale immatricolata in uno Stato membro che concorrono alla realizzazione sia delle operazioni di tale succursale effettuate in questo Stato sia delle operazioni realizzate dalla casa madre della succursale di cui sopra stabilita in un altro Stato membro, occorre tener conto, nel denominatore della frazione costituente tale prorata di detrazione, delle operazioni realizzate tanto dalla summenzionata succursale quanto dalla sua casa madre, con la precisazione che nel numeratore della frazione di cui sopra devono figurare, oltre alle operazioni soggette ad imposta effettuate da detta succursale, soltanto le operazioni soggette ad imposta realizzate dalla casa madre suddetta che conferirebbero un diritto a detrazione anche qualora fossero effettuate nello Stato di immatricolazione della succursale in parola.
(1) GU C 213 del 3.7.2017.
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