11.3.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 93/4
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 17 gennaio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Kúria — Ungheria) — SH / TG
(Causa C-168/17) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Libia - Serie di contratti stipulati allo scopo di emettere una garanzia bancaria a favore di un’entità iscritta in un elenco di congelamento di fondi - Pagamento di costi in forza di contratti di controgaranzia - Regolamento (UE) n. 204/2011 - Articolo 5 - Nozione di «fondi messi a disposizione di un’entità menzionata all’allegato III del regolamento n. 204/2011» - Articolo 12, paragrafo 1, lettera c) - Nozione di «diritto coperto da garanzia» - Nozione di «persona o entità che agisca per conto di una persona di cui all’articolo 12, paragrafo 1, lettera a) o b)»))
(2019/C 93/05)
Lingua processuale: l’ungherese
Giudice del rinvio
Kúria
Parti
Ricorrente: SH
Convenuto: TG
Con l’intervento di: UF
Dispositivo
1)
L’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 204/2011 del Consiglio, del 2 marzo 2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia, deve essere interpretato nel senso che:
—
esso si applica in una situazione, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in cui costi dovuti ai sensi di un contratto di controgaranzia devono essere pagati da una banca dell’Unione europea a una banca libica il cui nome è iscritto nell’elenco figurante all’allegato III di tale regolamento, e
—
esso non si applica, in linea di principio, in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in cui costi dovuti ai sensi di un contratto di controgaranzia devono essere pagati da una banca dell’Unione a una banca libica il cui nome non è più iscritto nell’elenco figurante all’allegato III di detto regolamento o da una banca dell’Unione a un’altra banca dell’Unione, qualora la garanzia bancaria concessa dalla banca libica sia a favore di un’entità che figura in tale elenco, a meno che un siffatto pagamento non comporti, a causa dei vincoli giuridici o finanziari esistenti tra la banca beneficiaria di tale pagamento e l’entità figurante in detto elenco, una messa a disposizione indiretta dei costi in questione a favore di tale entità.
2)
L’articolo 12 del regolamento n. 204/2011 deve essere interpretato nel senso che:
—
nella sua versione iniziale, esso si applica quando costi dovuti a titolo di contratti di controgaranzia devono essere pagati da una banca dell’Unione europea a una banca libica iscritta nell’elenco figurante all’allegato III di tale regolamento nonché da una banca dell’Unione a una banca libica che non figura in tale elenco, qualora la garanzia bancaria concessa dalla banca libica sia a favore di un’entità che figura in detto elenco, a condizione che la banca libica sia considerata come un’entità che avanza diritti a favore del governo libico, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare;
—
nella sua versione risultante dal regolamento (UE) n. 45/2014 del Consiglio, del 20 gennaio 2014, esso non si applica quando costi dovuti a titolo di contratti di controgaranzia devono essere pagati da una banca dell’Unione a una banca libica iscritta nell’elenco figurante all’allegato III di tale regolamento nonché da una banca dell’Unione a una banca libica che non figura in tale elenco, qualora la garanzia bancaria concessa dalla banca libica sia a favore di un’entità che figura in detto elenco, laddove tali costi siano stati pagati prima dell’entrata in vigore di detto regolamento, e
—
tanto nella sua versione iniziale quanto nella sua versione risultante dal regolamento n. 45/2014, esso non si applica quando costi dovuti a titolo di contratti di controgaranzia devono essere pagati da una banca dell’Unione a un’altra banca dell’Unione.
3)
L’articolo 9 del regolamento n. 204/2011 deve essere interpretato nel senso che esso non è applicabile ai pagamenti di costi come quelli dovuti a titolo dei diversi contratti di cui trattasi nel procedimento principale.
4)
L’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio, del 18 gennaio 2016, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga il regolamento (UE) n. 204/2011, deve essere interpretato nel senso che esso si applica ai costi di controgaranzia dovuti da una banca dell’Unione europea a un’altra banca dell’Unione in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in cui la liquidazione definitiva interviene dopo l’entrata in vigore di tale regolamento.
(1) GU C 221 del 10.7.2017.
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