Causa C-169/17: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 14 giugno 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo — Spagna) — Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino / Administración del Estado (Rinvio pregiudiziale — Articoli 34 e 35 TFUE — Libera circolazione delle merci — Restrizioni quantitative — Misure di effetto equivalente — Protezione dei suini — Prodotti trasformati o commercializzati in Spagna — Norme di qualità per la carne, il prosciutto, la spalla e l’insaccato di lombo iberico — Condizioni per l’utilizzo della denominazione «de cebo» — Miglioramento della qualità dei prodotti — Direttiva 2008/120/CE — Ambito di applicazione)
C2762018IT610120180614IT00086172
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 14 giugno 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo — Spagna) — Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino / Administración del Estado
(Causa C-169/17) ( 1 )
«(Rinvio pregiudiziale — Articoli 34 e 35 TFUE — Libera circolazione delle merci — Restrizioni quantitative — Misure di effetto equivalente — Protezione dei suini — Prodotti trasformati o commercializzati in Spagna — Norme di qualità per la carne, il prosciutto, la spalla e l’insaccato di lombo iberico — Condizioni per l’utilizzo della denominazione «de cebo» — Miglioramento della qualità dei prodotti — Direttiva 2008/120/CE — Ambito di applicazione)»2018/C 276/08Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Tribunal Supremo
Parti
Ricorrente: Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino
Convenuta: Administración del Estado
Dispositivo
1)
Gli articoli 34 e 35 TFUE devono essere interpretati nel senso che:
—
l’articolo 34 TFUE non osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, secondo cui la denominazione di vendita «ibérico de cebo» può essere attribuita esclusivamente a prodotti che soddisfano taluni requisiti imposti da detta normativa nazionale, dal momento che quest’ultima consente l’importazione e la commercializzazione dei prodotti provenienti da Stati membri diversi da quello che ha adottato la suddetta normativa nazionale, recanti le denominazioni previste dalla normativa dello Stato membro di origine, anche nel caso di denominazioni simili, analoghe o identiche a quelle previste dalla normativa nazionale di cui al procedimento principale;
—
l’articolo 35 TFUE non osta a una normativa nazionale quale quella in discussione nel procedimento principale.
2)
L’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2008/120 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini, in combinato disposto con l’articolo 12 della stessa, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che subordina l’utilizzo di talune denominazioni di vendita per i prodotti ottenuti dal suino iberico trasformati o commercializzati in Spagna al rispetto, da parte dei produttori, di condizioni di allevamento del suino iberico più rigorose di quelle previste al suddetto articolo 3, paragrafo 1, lettera a), e di un’età minima di macellazione di dieci mesi.
( 1 ) GU C 195 del 19.6.2017.
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