25.3.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 112/2
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 31 gennaio 2019 — International Management Group / Commissione europea
(Cause riunite C-183/17 P e C-184/17 P) (1)
((Impugnazione - Cooperazione allo sviluppo - Esecuzione del bilancio dell’Unione europea in gestione indiretta - Ricorso di annullamento - Ricevibilità - Atti impugnabili - Decisione di affidare in futuro un compito di esecuzione del bilancio a un soggetto diverso da quello inizialmente scelto - Decisione di non affidare nuovi compiti di esecuzione del bilancio all’entità inizialmente scelta - Regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 - Articolo 43 - Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 - Articolo 43 - Nozione di «organizzazione internazionale» - Presupposti - Domanda di risarcimento))
(2019/C 112/02)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: International Management Group (rappresentanti: L. Levi e J.Y. de Cara, avvocati)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: F. Castillo de la Torre e J. Baquero Cruz, agenti)
Dispositivo
1)
Le sentenze del Tribunale dell’Unione europea del 2 febbraio 2017, International Management Group/Commissione (T-29/15, non pubblicata, EU:T:2017:56), e del 2 febbraio 2017, International Management Group/Commissione (T-381/15, non pubblicata, EU:T:2017:57), sono annullate.
2)
La decisione di esecuzione C(2014) 9787 final della Commissione, del 16 dicembre 2014, recante modifica della decisione di esecuzione C(2013) 7682 relativa al programma di azione annuale 2013 a favore del Myanmar/Birmania con finanziamento a carico del bilancio generale dell’Unione europea, è annullata.
3)
La decisione della Commissione europea di non concludere in futuro nuovi accordi di delega in gestione indiretta con l’International Management Group, contenuta nella lettera dell’8 maggio 2015, è annullata.
4)
La causa T-381/15 è rinviata al Tribunale dell’Unione europea affinché esso statuisca sulla domanda di risarcimento dell’International Management Group relativa ai danni che sarebbero stati cagionati a tale entità dalla decisione della Commissione di cui al punto 3 del presente dispositivo.
5)
Le impugnazioni incidentali sono respinte.
6)
La Commissione è condannata alle spese nelle cause C-183/17 P, C-184/17 P e T-29/15.
7)
Le spese sono riservate nella causa T-381/15.
(1) GU C 221 del 10.7.2017.
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