10.9.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 319/11
Sentenza della Corte (Nona Sezione) dell'11 luglio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — COBRA SpA / Ministero dello sviluppo economico
(Causa C-192/17) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Direttiva 1999/5/CE - Reciproco riconoscimento della conformità delle apparecchiature radio e delle apparecchiature terminali di telecomunicazione - Esistenza di norme armonizzate - Necessità per il fabbricante di rivolgersi a un organismo notificato - Apposizione del numero di identificazione di un organismo notificato))
(2018/C 319/12)
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Consiglio di Stato
Parti
Ricorrente: COBRA SpA
Convenuto: Ministero dello sviluppo economico
Dispositivo
1)
L’articolo 12, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità, come modificata dal regolamento (CE) n. 596/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, dev’essere interpretato nel senso che il fabbricante di un’apparecchiatura radio, quando applica la procedura di cui all’allegato III, secondo comma, di tale direttiva e si basa su norme armonizzate per definire le serie di prove indicate a tale comma, non è tenuto a rivolgersi a un organismo notificato di cui all’articolo 11, paragrafo 1, della medesima direttiva e, pertanto, non è tenuto ad aggiungere alla marcatura CE il numero di identificazione di tale organismo.
2)
L’articolo 12, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 1999/5, come modificata dal regolamento n. 596/2009, dev’essere interpretato nel senso che il fabbricante di un’apparecchiatura radio, che abbia applicato la procedura di cui all’allegato III di tale direttiva ricorrendo alle norme armonizzate che definiscono le serie di prove radio essenziali da effettuarsi, non è tenuto ad aggiungere alla marcatura CE il numero di identificazione di un organismo notificato che egli abbia interpellato di sua volontà, pur non essendovi obbligato, per confermare l’elenco delle serie di prove radio essenziali contenute nelle suddette norme armonizzate.
(1) GU C 231 del 17.7.2017.
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