12.11.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 408/21
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 20 settembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof — Austria) — Alexander Mölk / Valentina Mölk
(Causa C-214/17) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia civile - Protocollo dell’Aia sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari - Articolo 4, paragrafo 3 - Domanda di pagamento di una pensione alimentare presentata dal creditore degli alimenti dinanzi all’autorità competente dello Stato dell’abituale residenza del debitore - Decisione che ha acquistato forza di giudicato - Ulteriore domanda, proposta dal debitore dinanzi alla stessa autorità, intesa a ridurre la pensione alimentare stabilita - Comparizione del creditore - Determinazione della legge applicabile))
(2018/C 408/26)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Oberster Gerichtshof
Parti
Ricorrente: Alexander Mölk
Resistente: Valentina Mölk
Dispositivo
1)
L’articolo 4, paragrafo 3, del protocollo dell’Aia, del 23 novembre 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari, approvato, a nome della Comunità europea, con la decisione 2009/941/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, deve essere interpretato nel senso che non risulta, da una situazione come quella di cui al procedimento principale, in cui l’assegno alimentare da pagare è stato fissato con una decisione che ha acquistato forza di giudicato, su domanda del creditore e, in forza di tale articolo 4, paragrafo 3, secondo la legge del foro indicata in conformità a tale disposizione, che tale legge disciplini un’ulteriore domanda presentata dal debitore dinanzi ai giudici dello Stato in cui risiede abitualmente contro il creditore, al fine di veder ridotto tale assegno alimentare.
2)
L’articolo 4, paragrafo 3, del protocollo dell’Aia, del 23 novembre 2007, deve essere interpretato nel senso che l’autorità competente dello Stato di residenza abituale del debitore degli alimenti non deve considerarsi «adita», ai sensi di detto articolo, nel caso di comparizione in giudizio del creditore, accompagnata dalla deduzione di contestazioni nel merito, ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari, nell’ambito di un procedimento avviato dal debitore dinanzi alla medesima autorità.
(1) GU C 283 del 28.8.2017.
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