14.1.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 16/10
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 14 novembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vrhovno sodišče Republike Slovenije — Slovenia) — Nova Kreditna Banka Maribor d.d. / Republika Slovenija
(Causa C-215/17) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Ravvicinamento delle legislazioni - Riutilizzo delle informazioni del settore pubblico - Direttiva 2003/98/CE - Articolo 1, paragrafo 2, lettera c), terzo trattino - Requisiti prudenziali applicabili agli enti creditizi e alle imprese di investimento - Regolamento (UE) n. 575/2013 - Informazioni da pubblicare da parte degli enti creditizi e delle imprese di investimento - Articolo 432, paragrafo 2 - Eccezioni all’obbligo di pubblicazione - Informazioni commerciali considerate esclusive o riservate - Applicabilità - Enti creditizi detenuti in via maggioritaria dallo Stato - Normativa nazionale che prevede il carattere pubblico di alcune informazioni commerciali detenute dai suddetti enti creditizi))
(2019/C 16/11)
Lingua processuale: lo sloveno
Giudice del rinvio
Vrhovno sodišče Republike Slovenije
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Nova Kreditna Banka Maribor d.d.
Convenuta: Republika Slovenija
Dispositivo
L’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), terzo trattino, della direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, relativa al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico, e l’articolo 432, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, devono essere interpretati nel senso che essi non si applicano ad una normativa nazionale, come quella in discussione nel procedimento principale, la quale imponga ad una banca che si è trovata sotto l’influenza dominante di una persona di diritto pubblico di divulgare dati relativi ai contratti per la fornitura di servizi di consulenza, di servizi di avvocati, di servizi di autori di opere dell’ingegno e di altri servizi di natura intellettuale, da essa conclusi nel corso del periodo durante il quale era sottoposta a detta influenza dominante, senza che sia ammessa alcuna eccezione a titolo della preservazione del segreto commerciale di tale banca, e dunque detti articoli non ostano ad una normativa nazionale siffatta.
(1) GU C 213 del 3.7.2017.
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