25.3.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 112/3
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 30 gennaio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Berlin — Germania) — Planta Tabak-Manufaktur Dr. Manfred Obermann GmbH & Co. KG / Land Berlin
(Causa C-220/17) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Ravvicinamento delle legislazioni - Validità della direttiva 2014/40/UE - Lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco - Normativa relativa agli «ingredienti» - Divieto di prodotti del tabacco aromatizzati))
(2019/C 112/04)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Verwaltungsgericht Berlin
Parti
Ricorrente: Planta Tabak-Manufaktur Dr. Manfred Obermann GmbH & Co. KG
Convenuto: Land Berlin
Dispositivo
1)
Dall’esame della prima questione pregiudiziale non è emerso alcun elemento idoneo a inficiare la validità dell’articolo 7, paragrafi 1, 7 e 14, della direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE.
2)
L’articolo 7, paragrafo 14, della direttiva 2014/40 deve essere interpretato nel senso che, da un lato, la nozione di «categoria di prodotto», ai sensi di tale disposizione, comprende le sigarette e il tabacco da arrotolare e, dall’altro, la procedura da seguire al fine di stabilire se un determinato prodotto del tabacco raggiunge il limite del 3 % previsto da tale disposizione deve essere definita conformemente al diritto interno dello Stato membro interessato.
3)
Gli articoli da 8 a 11 della direttiva 2014/40 devono essere interpretati nel senso che essi non consentono agli Stati membri di prevedere periodi di recepimento complementari rispetto a quelli previsti dagli articoli 29 e 30 di tale direttiva.
4)
Dall’esame della seconda questione pregiudiziale non è emerso alcun elemento idoneo a inficiare la validità dell’articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, paragrafo 4, lettera a), seconda frase, e paragrafo 6, dell’articolo 10, paragrafo 1, lettere b), e) e f), nonché dell’articolo 11, paragrafo 1, primo comma, prima frase, della direttiva 2014/40.
5)
L’articolo 13, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 3, della direttiva 2014/40 deve essere interpretato nel senso che impone agli Stati membri di vietare l’utilizzo di informazioni che richiamano un gusto, un odore, un aroma o altri additivi anche qualora si tratti di informazioni non pubblicitarie e l’uso degli ingredienti di cui trattasi continui ad essere ammesso.
6)
Dall’esame della terza questione pregiudiziale non è emerso alcun elemento idoneo a inficiare la validità dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 3, della direttiva 2014/40.
(1) GU C 239 del 24.7.2017.
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