Causa C-229/17: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 17 maggio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Berlin — Germania) — Evonik Degussa GmbH / Bundesrepublik Deutschland (Rinvio pregiudiziale — Ambiente — Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione europea — Assegnazione a titolo gratuito — Direttiva 2003/87/CE — Articolo 10 bis — Allegato I — Decisione 2011/278/UE — Allegato I, punto 2 — Determinazione dei parametri di riferimento di prodotti — Produzione di idrogeno — Limiti del sistema del parametro di riferimento di prodotto per l’idrogeno — Processo di separazione dell’idrogeno da un flusso di gas arricchito già contenente idrogeno)
C2402018IT610120180517IT00086161
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 17 maggio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Berlin — Germania) — Evonik Degussa GmbH / Bundesrepublik Deutschland
(Causa C-229/17) ( 1 )
«(Rinvio pregiudiziale — Ambiente — Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione europea — Assegnazione a titolo gratuito — Direttiva 2003/87/CE — Articolo 10 bis — Allegato I — Decisione 2011/278/UE — Allegato I, punto 2 — Determinazione dei parametri di riferimento di prodotti — Produzione di idrogeno — Limiti del sistema del parametro di riferimento di prodotto per l’idrogeno — Processo di separazione dell’idrogeno da un flusso di gas arricchito già contenente idrogeno)»2018/C 240/08Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Verwaltungsgericht Berlin
Parti
Ricorrente: Evonik Degussa GmbH
Convenuta: Bundesrepublik Deutschland
Dispositivo
L’allegato I, punto 2, della decisione 2011/278/UE della Commissione, del 27 aprile 2011, che stabilisce norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dev’essere interpretato nel senso che un processo, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, che consente non già di produrre, mediante sintesi chimica, idrogeno, bensì soltanto di isolare tale sostanza già contenuta in una miscela di gas non ricade nei limiti di sistema del parametro di riferimento di prodotto per l’idrogeno. A diversa conclusione si giungerebbe soltanto nel caso in cui tale processo, da un lato, si riferisse alla «produzione di idrogeno», ai sensi dell’allegato I della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio, come modificata dalla direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, e, dall’altro, presentasse un collegamento tecnico con tale produzione.
( 1 ) GU C 256 del 7.8.2017.
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