Causa C-230/17: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 27 giugno 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Østre Landsret — Danimarca) — Erdem Deha Altiner, Isabel Hanna Ravn / Udlændingestyrelsen (Rinvio pregiudiziale — Cittadinanza dell’Unione — Articolo 21, paragrafo 1, TFUE — Direttiva 2004/38/CE — Diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri — Diritto di soggiorno di un cittadino di uno Stato terzo, familiare di un cittadino dell’Unione, nello Stato membro di cui quest’ultimo possiede la cittadinanza — Ingresso di tale familiare nel territorio dello Stato membro interessato successivo al ritorno in tale Stato membro del cittadino dell’Unione)
C2942018IT920120180627IT001292102
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 27 giugno 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Østre Landsret — Danimarca) — Erdem Deha Altiner, Isabel Hanna Ravn / Udlændingestyrelsen
(Causa C-230/17) ( 1 )
«(Rinvio pregiudiziale — Cittadinanza dell’Unione — Articolo 21, paragrafo 1, TFUE — Direttiva 2004/38/CE — Diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri — Diritto di soggiorno di un cittadino di uno Stato terzo, familiare di un cittadino dell’Unione, nello Stato membro di cui quest’ultimo possiede la cittadinanza — Ingresso di tale familiare nel territorio dello Stato membro interessato successivo al ritorno in tale Stato membro del cittadino dell’Unione)»2018/C 294/12Lingua processuale: il danese
Giudice del rinvio
Østre Landsret
Parti
Ricorrenti: Erdem Deha Altiner, Isabel Hanna Ravn
Resistente: Udlændingestyrelsen
Dispositivo
L’articolo 21, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa di uno Stato membro che non prevede la concessione di un diritto di soggiorno derivato, ai sensi del diritto dell’Unione, a un cittadino di uno Stato terzo, familiare di un cittadino dell’Unione che ha la cittadinanza di tale Stato membro e che vi ritorna dopo aver soggiornato, ai sensi e nel rispetto del diritto dell’Unione, in un altro Stato membro, qualora il familiare del cittadino dell’Unione non abbia fatto ingresso nel territorio dello Stato membro di origine di tale cittadino dell’Unione o non vi abbia presentato una domanda di permesso di soggiorno come «naturale prolungamento» del ritorno, in tale Stato membro, del cittadino dell’Unione di cui trattasi, purché una siffatta normativa imponga, nell’ambito di una valutazione complessiva, di prendere in considerazione anche altri elementi pertinenti, in particolare quelli idonei a dimostrare che, nonostante il lasso di tempo intercorso tra il ritorno del cittadino dell’Unione in detto Stato membro e l’ingresso del suo familiare, cittadino di uno Stato terzo, nel medesimo Stato membro, la vita familiare sviluppata e consolidata nello Stato membro ospitante non è cessata, in modo da giustificare la concessione al familiare di cui trattasi di un diritto di soggiorno derivato, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.
( 1 ) GU C 213 del 3.7.2017.
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