21.1.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 25/7
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 21 novembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha — Spagna) — Pedro Viejobueno Ibáñez, Emilia de la Vara González / Consejería de Educación de Castilla-La Mancha
(Causa C-245/17) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Direttiva 1999/70/CE - Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato - Clausola 4 - Principio di non discriminazione - Normativa nazionale che consente di porre fine ai contratti di lavoro a tempo determinato quando il motivo dell’assunzione viene meno - Docenti assunti per l’anno scolastico - Risoluzione del rapporto di lavoro alla data di conclusione del periodo di lezioni - Organizzazione dell’orario di lavoro - Direttiva 2003/88/CE))
(2019/C 25/08)
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha
Parti
Ricorrenti: Pedro Viejobueno Ibáñez, Emilia de la Vara González
Convenuta: Consejería de Educación de Castilla-La Mancha
Dispositivo
1)
La clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa non osta a una normativa nazionale che consente a un datore di lavoro di porre fine, alla data di conclusione del periodo di lezioni, al rapporto di lavoro a tempo determinato dei docenti assunti per un anno scolastico in qualità di funzionari ad interim, per il motivo che le condizioni di necessità e di urgenza alle quali era subordinata la loro assunzione non sono più soddisfatte a tale data, mentre invece permane il rapporto di lavoro a tempo indeterminato dei docenti aventi la qualità di funzionari di ruolo.
2)
L’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa nazionale che consente di porre fine, alla data di conclusione del periodo di lezioni, al rapporto di lavoro a tempo determinato dei docenti assunti per un anno scolastico in qualità di funzionari ad interim, quantunque ciò privi tali docenti dei giorni di ferie annuali estive retribuite inerenti a tale anno scolastico, purché tali docenti percepiscano un’indennità finanziaria a tale titolo.
(1) GU C 382 del 13.11.2017.
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