Causa C-251/17: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 31 maggio 2018 — Commissione europea / Repubblica italiana (Inadempimento di uno Stato — Raccolta e trattamento delle acque reflue urbane — Direttiva 91/271/CEE — Articoli 3, 4 e 10 — Sentenza della Corte che constata un inadempimento — Mancata esecuzione — Articolo 260, paragrafo 2, TFUE — Sanzioni pecuniarie — Penalità e somma forfettaria)
C2592018IT1120120180531IT0015112122
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 31 maggio 2018 — Commissione europea / Repubblica italiana
(Causa C-251/17) ( 1 )
«(Inadempimento di uno Stato — Raccolta e trattamento delle acque reflue urbane — Direttiva 91/271/CEE — Articoli 3, 4 e 10 — Sentenza della Corte che constata un inadempimento — Mancata esecuzione — Articolo 260, paragrafo 2, TFUE — Sanzioni pecuniarie — Penalità e somma forfettaria)»2018/C 259/15Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: E. Manhaeve e L. Cimaglia, agenti)
Convenuta: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, assistita da M. Russo e F. De Luca, avvocati dello Stato)
Dispositivo
1)
La Repubblica italiana, non avendo adottato tutte le misure necessarie per l’esecuzione della sentenza del 19 luglio 2012, Commissione/Italia (C-565/10, EU:C:2012:476, non pubblicata), è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell’articolo 260, paragrafo 1, TFUE.
2)
Nel caso in cui l’inadempimento constatato al punto 1 persista al giorno della pronuncia della presente sentenza, la Repubblica italiana è condannata a pagare alla Commissione europea una penalità di EUR 30112500 per ciascun semestre di ritardo nell’attuazione delle misure necessarie per ottemperare alla sentenza del 19 luglio 2012, Commissione/Italia (C-565/10, EU:C:2012:476, non pubblicata), a partire dalla data della pronuncia della presente sentenza e fino all’esecuzione integrale della sentenza del 19 luglio 2012, Commissione/Italia (C-565/10, EU:C:2012:476, non pubblicata), penalità il cui importo effettivo deve essere calcolato alla fine di ciascun periodo di sei mesi riducendo l’importo complessivo relativo a ciascuno di questi periodi di una quota percentuale corrispondente alla percentuale che rappresenta il numero di abitanti equivalenti degli agglomerati i cui sistemi di raccolta e di trattamento delle acque reflue urbane sono stati messi in conformità con quanto statuito dalla sentenza del 19 luglio 2012, Commissione/Italia (C-565/10, EU:C:2012:476, non pubblicata), alla fine del periodo considerato, in rapporto al numero di abitanti equivalenti degli agglomerati che non dispongono di tali sistemi al giorno della pronuncia della presente sentenza.
3)
La Repubblica italiana è condannata a pagare alla Commissione europea una somma forfettaria di EUR 25 milioni.
4)
La Repubblica italiana è condannata alle spese.
( 1 ) GU C 221 del 10.7.2017.
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