11.3.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 93/7
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 15 gennaio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof — Austria) — E.B. / Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter BVA
(Causa C-258/17) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Politica sociale - Direttiva 2000/78/CE - Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro - Articolo 2 - Tentate molestie sessuali da parte di un dipendente pubblico su minori di sesso maschile - Sanzione disciplinare adottata nel 1975 - Collocamento a riposo anticipato accompagnato da una decurtazione della pensione - Discriminazione fondata sull’orientamento sessuale - Effetti dell’applicazione della direttiva 2000/78/CE sulla sanzione disciplinare - Modalità di calcolo della pensione di vecchiaia corrisposta))
(2019/C 93/07)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Verwaltungsgerichtshof
Parti
Ricorrente: E.B.
Resistente: Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter BVA
Dispositivo
1)
L’articolo 2 della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, dev’essere interpretato nel senso che esso s’applica, successivamente alla scadenza del termine di trasposizione della direttiva de qua, vale a dire a decorrere dal 3 dicembre 2003, agli effetti futuri di un provvedimento disciplinare definitivo, adottato anteriormente all’entrata in vigore della direttiva medesima, con cui sia stato disposto il collocamento a riposo anticipato di un pubblico dipendente, unitamente alla decurtazione del relativo importo della pensione.
2)
La direttiva 2000/78 dev’essere interpretata nel senso che, in una fattispecie come quella descritta supra al punto 1 del presente dispositivo, essa impone al giudice nazionale di riesaminare, per il periodo decorrente dal 3 dicembre 2003, non la sanzione disciplinare definitiva con cui è stato disposto il collocamento a riposo anticipato del dipendente pubblico interessato, bensì la decurtazione dell’importo della pensione, al fine di determinare il quantum che sarebbe spettato al medesimo in assenza di qualsiasi discriminazione fondata sull’orientamento sessuale.
(1) GU C 283 del 28.8.2017.
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