17.9.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 328/18
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 25 luglio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Županijski sud u Zagrebu — Croazia) — Emissione di un mandato d’arresto europeo nei confronti di AY
(Causa C-268/17) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia penale - Mandato d’arresto europeo - Decisione quadro 2002/584/GAI - Articolo 1, paragrafo 2, articolo 3, punto 2, e articolo 4, punto 3 - Motivi di non esecuzione - Chiusura delle indagini preliminari - Principio del ne bis in idem - Persona ricercata sentita in qualità di testimone in un precedente procedimento vertente sui medesimi fatti - Emissione di più mandati d’arresto europei nei confronti della stessa persona))
(2018/C 328/22)
Lingua processuale: il croato
Giudice del rinvio
Županijski sud u Zagrebu
Parte nel procedimento principale
AY
Dispositivo
1)
L’articolo 1, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, deve essere interpretato nel senso che l’autorità giudiziaria dello Stato membro dell’esecuzione è tenuta ad adottare una decisione rispetto a ogni mandato d’arresto europeo trasmessole, anche nel caso in cui, in tale Stato membro, sia stato già statuito su un precedente mandato d’arresto europeo riguardante la stessa persona e vertente sui medesimi fatti e in cui, tuttavia, il secondo mandato d’arresto europeo sia stato emesso soltanto in ragione del rinvio a giudizio, nello Stato membro emittente, della persona ricercata.
2)
L’articolo 3, punto 2, e l’articolo 4, punto 3, della decisione quadro 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, devono essere interpretati nel senso che una decisione del pubblico ministero, come quella dell’ufficio centrale delle indagini preliminari ungherese di cui al procedimento principale, che ha posto fine a indagini preliminari avviate contro ignoti, nel corso delle quali la persona oggetto di un mandato d’arresto europeo è stata sentita soltanto in veste di testimone, senza che sia stata esercitata l’azione penale contro tale persona e senza che detta decisione sia stata adottata nei suoi confronti, non può essere invocata per rifiutare l’esecuzione di tale mandato d’arresto europeo in base all’una o all’altra di tali disposizioni.
(1) GU C 256 del 7.8.2017.