6.11.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 374/9
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 10 agosto 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Amsterdam — Paesi Bassi) — Esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso nei confronti di Tadas Tupikas
(Causa C-270/17 PPU) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Procedimento pregiudiziale d’urgenza - Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale - Mandato d’arresto europeo - Decisione quadro 2002/584/GAI - Procedure di consegna tra Stati membri - Condizioni di esecuzione - Motivi di non esecuzione facoltativa - Articolo 4 bis, paragrafo 1, inserito dalla decisione quadro 2009/299/GAI - Mandato d’arresto emesso ai fini dell’esecuzione di una pena privativa della libertà - Nozione di «processo terminato con la decisione» - Interessato comparso personalmente nel primo grado di giudizio - Procedimento in grado d’appello comportante un nuovo esame del caso nel merito - Mandato d’arresto che non fornisce informazioni atte a verificare se i diritti della difesa della persona condannata siano stati rispettati durante il procedimento d’appello))
(2017/C 374/12)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Rechtbank Amsterdam
Parti
Tadas Tupikas
Dispositivo
Qualora lo Stato membro di emissione abbia previsto una procedura penale che comporti diversi gradi di giudizio e che possa quindi dare luogo a decisioni giudiziarie in successione tra loro, almeno una delle quali sia stata resa in contumacia, la nozione di «processo terminato con la decisione» ai sensi dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, deve essere interpretata nel senso che essa riguarda il solo grado di giudizio all’esito del quale è stata emessa la decisione che ha statuito definitivamente sulla colpevolezza dell’interessato nonché sulla sua condanna ad una pena, quale una misura privativa della libertà, in seguito ad un nuovo esame del merito della causa tanto in fatto quanto in diritto.
Un procedimento d’appello come quello oggetto del procedimento principale è ricompreso, in via di principio, in detta nozione. Spetta tuttavia al giudice del rinvio accertarsi che esso presenti le caratteristiche sopra enunciate
(1) GU C 277 del 21.8.2017.