1.10.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 352/11
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 7 agosto 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla la Kúria — Ungheria) — Hochtief AG / Budapest Főváros Önkormányzata
(Causa C-300/17) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Appalti pubblici - Procedure di ricorso - Direttiva 89/665/CE - Azione di risarcimento danni - Articolo 2, paragrafo 6 - Normativa nazionale che subordina la ricevibilità di ogni azione di risarcimento danni alla constatazione previa e definitiva dell’illegittimità della decisione dell’amministrazione aggiudicatrice all’origine del danno dedotto - Ricorso di annullamento - Previo ricorso dinanzi a una commissione arbitrale - Controllo giurisdizionale dei lodi della commissione arbitrale - Normativa nazionale che esclude la produzione dei motivi non dedotti dinanzi alla commissione arbitrale - Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva - Principi di effettività e di equivalenza))
(2018/C 352/14)
Lingua processuale: l’ungherese
Giudice del rinvio
Kúria
Parti
Ricorrente: Hochtief AG
Resistente: Budapest Főváros Önkormányzata
Dispositivo
1)
L’articolo 2, paragrafo 6, della direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, va interpretato nel senso che non osta a una norma processuale nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, che subordina la possibilità di proporre un’azione di diritto civile nell’ipotesi di infrazione delle norme che disciplinano gli appalti pubblici e la loro aggiudicazione alla condizione che l’infrazione sia stata definitivamente accertata da una commissione arbitrale o, nel contesto di un controllo giurisdizionale di un lodo di detta commissione arbitrale, da un giudice.
2)
Il diritto dell’Unione, in particolare l’articolo 1, paragrafi 1 e 3, della direttiva 89/665, come modificata dalla direttiva 2014/23, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, va interpretato nel senso che, nel contesto di un’azione per risarcimento danni, non osta ad una norma processuale nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, che limita il controllo giurisdizionale dei lodi emessi da una commissione arbitrale cui è attribuito in primo grado il controllo delle decisioni adottate dalle amministrazioni aggiudicatrici nell’ambito delle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici all’esame dei soli motivi sollevati dinanzi a detta commissione.
(1) GU C 269 del 14.8.2017.
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