8.4.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 131/5
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 7 febbraio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court (Irlanda) — Irlanda) — Eugen Bogatu/Minister for Social Protection
(Causa C-322/17) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Previdenza sociale - Regolamento (CE) n. 883/2004 - Articolo 67 - Domanda di prestazioni familiari presentata da una persona che ha cessato di esercitare un’attività professionale subordinata nello Stato membro competente ma che continua a risiedervi - Diritto a prestazioni familiari per i familiari residenti in un altro Stato membro - Requisiti di ammissibilità)
(2019/C 131/05)
Lingua processuale: l’inglese
Giudice del rinvio
High Court (Irlanda)
Parti
Ricorrente: Eugen Bogatu
Convenuto: Minister for Social Protection
Dispositivo
Il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, e in particolare il suo articolo 67, letto in combinato disposto con l’articolo 11, paragrafo 2, dello stesso, dev’essere interpretato nel senso che, in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, l’ammissibilità di una persona a prestazioni familiari nello Stato membro competente non richiede che tale persona eserciti un’attività professionale subordinata in tale Stato membro né che quest’ultimo le versi una prestazione in denaro a motivo o in conseguenza di tale attività.
(1) GU C 277 del 21.8.2017.
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