11.3.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 93/9
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 24 gennaio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State — Paesi Bassi) — Directie van de Dienst Wegverker (RDW) / X, Y e X, Y / Directie van de Dienst Wegverkeer (RDW) e Directie van de Dienst Wegverkeer (RDW) / Z
(Causa C-326/17) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Direttiva 1999/37/CE - Documenti di immatricolazione dei veicoli - Omissioni nelle carte di circolazione - Mutuo riconoscimento - Direttiva 2007/46/CE - Veicoli costruiti prima dell’armonizzazione dei requisiti tecnici a livello dell’Unione europea - Modifiche che incidono sulle caratteristiche tecniche del veicolo))
(2019/C 93/11)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Raad van State
Parti
Ricorrenti: Directie van de Dienst Wegverker (RDW), X, Y
Convenuti: X, Y, Directie van de Dienst Wegverkeer (RDW), Z
Dispositivo
1)
L’articolo 2, lettera a), della direttiva 1999/37/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli, letto in combinato disposto con l’articolo 3, punti 11 e 13, della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli, dev’essere interpretato nel senso che la direttiva 1999/37 è applicabile ai documenti rilasciati dagli Stati membri all’atto dell’immatricolazione di veicoli fabbricati prima del 29 aprile 2009, data di scadenza del termine di trasposizione della direttiva 2007/46.
2)
L’articolo 4 della direttiva 1999/37, letto in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 2, di tale direttiva, dev’essere interpretato nel senso che le autorità dello Stato membro in cui è richiesta la nuova immatricolazione di un veicolo usato sono autorizzate a negare il riconoscimento della carta di circolazione rilasciata dallo Stato membro in cui tale veicolo sia stato precedentemente immatricolato, qualora alcuni dati obbligatori risultino omessi, i dati in essa menzionati non corrispondano a detto veicolo e la carta di circolazione non consenta l’identificazione del veicolo stesso.
3)
L’articolo 24, paragrafo 6, della direttiva 2007/46 dev’essere interpretato nel senso che il regime in esso previsto non si applica a un veicolo usato che sia stato già immatricolato in uno Stato membro quando tale veicolo, sulla base dell’articolo 4 della direttiva 1999/37, è presentato ai fini della sua nuova immatricolazione all’autorità competente in materia di un altro Stato membro. Tuttavia, se sussistono indizi secondo cui tale veicolo presenta un rischio per la sicurezza stradale, tale autorità può esigere, a norma dell’articolo 5, lettera a), della direttiva 2009/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, concernente il controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, che il veicolo sia sottoposto a controllo prima della sua immatricolazione.
(1) GU C 293 del 4.9.2017.
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