14.1.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 16/16
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 15 novembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Verbraucherzentrale Baden-Württemberg e.V. / Germanwings GmbH
(Causa C-330/17) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Regolamento (CE) n. 1008/2008 - Articolo 2, punto 18 - Articolo 23, paragrafo 1 - Trasporto - Norme comuni per la prestazione di servizi aerei nell’Unione europea - Informazione - Indicazione del prezzo finale da pagare - Inclusione della tariffa aerea passeggeri nel prezzo finale da pagare - Obbligo di indicare le tariffe aeree passeggeri in euro o in valuta locale - Scelta della valuta locale rilevante - Criteri di collegamento))
(2019/C 16/19)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesgerichtshof
Parti
Ricorrente: Verbraucherzentrale Baden-Württemberg e.V.
Resistente: Germanwings GmbH
Dispositivo
L’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità, in combinato disposto con l’articolo 2, punto 18, di tale regolamento, deve essere interpretato nel senso che, nell’indicare le tariffe aeree passeggeri per i servizi aerei intracomunitari, i vettori aerei che non esprimono tali tariffe in euro sono tenuti ad optare per una valuta locale obiettivamente collegata con il servizio proposto. Tale è, in particolare, la valuta avente corso legale nello Stato membro in cui è situato il luogo di partenza o il luogo di arrivo del volo in questione.
Pertanto, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, in cui un vettore aereo con sede in uno Stato membro in cui l’euro ha corso legale offre in Internet un servizio aereo per il quale il luogo di partenza del volo in questione si trova in un altro Stato membro, nel quale ha corso legale una valuta diversa dall’euro, le tariffe aeree passeggeri, laddove non siano espresse in euro, possono essere indicate nella valuta avente corso legale in quest’ultimo Stato membro.
(1) GU C 293 del 4.9.2017.
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