29.7.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 255/3
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 15 maggio 2019 — Repubblica ellenica/Commissione europea
(Causa C-341/17 P) (1)
(Impugnazione - Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «Garanzia», Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) - Spese escluse dal finanziamento dell’Unione europea - Spese effettuate dalla Repubblica ellenica - Regolamento (CE) n. 1782/2003 - Regolamento (CE) n. 796/2004 - Regime di aiuti per superficie - Nozione di «pascolo permanente» - Rettifiche finanziarie forfettarie - Detrazione di rettifica precedente)
(2019/C 255/04)
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Repubblica ellenica (rappresentanti: G. Kanellopoulos, A. Vasilopoulou ed E. Leftheriotou, agenti)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: D. Triantafyllou e A. Sauka, agenti)
Interveniente a sostegno della ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: M.A. Sampol Pucurull, agente)
Dispositivo
1)
I punti 2 e 3 del dispositivo della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 30 marzo 2017, Grecia/Commissione (T-112/15, EU:T:2017:239), sono annullati in quanto il Tribunale, da un lato, ha respinto il ricorso della Repubblica ellenica limitando il proprio esame alla rettifica per l’anno di domanda 2008 imputata all’esercizio finanziario 2009 nell’ambito della rettifica finanziaria del 5 % applicata agli aiuti del secondo pilastro della politica agricola comune (PAC), consacrato allo sviluppo rurale, e non esaminando la rettifica per l’anno di domanda 2008 imputata all’esercizio finanziario 2010 dell’importo di EUR 5 496 524,54 nell’ambito della rettifica finanziaria del 5 % applicata agli aiuti del secondo pilastro della PAC, consacrato allo sviluppo rurale, e, dall’altro, ha statuito sulle spese.
2)
Per il resto, l’impugnazione è respinta.
3)
La decisione di esecuzione 2014/950/UE della Commissione, del 19 dicembre 2014, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG), del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), è annullata per quanto riguarda la presa in considerazione della decisione di esecuzione 2013/214/UE della Commissione, del 2 maggio 2013, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione Garanzia, del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), in sede di calcolo dell’importo della rettifica di EUR 5 496 524,54, della detrazione di EUR 270 175,45 e dell’incidenza finanziaria di EUR 5 226 349,09, concernenti le spese effettuate dalla Repubblica ellenica nel settore dello sviluppo rurale FEASR Asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie) e imposte a titolo dell’esercizio finanziario 2010, a causa delle carenze nel sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA) e nei controlli in loco (secondo pilastro, anno di domanda 2008).
4)
La Repubblica ellenica e la Commissione europea sopporteranno ciascuna le proprie spese relative al procedimento di primo grado e all’impugnazione.
5)
Il Regno di Spagna sopporterà le proprie spese.
(1) GU C 249 del 31.7.2017.
Full & Egal Universal Law Academy