5.11.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 399/9
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 6 settembre 2018 — Christoph Klein / Commissione europea, Repubblica federale di Germania
(Causa C-346/17 P) (1)
((Impugnazione - Articolo 340, secondo comma, TFUE - Responsabilità extracontrattuale dell’Unione europea - Direttiva 93/42/CEE - Dispositivi medici - Articolo 8, paragrafi 1 e 2 - Procedimento di clausola di salvaguardia - Notifica da parte di uno Stato membro di una decisione di divieto di immissione in commercio di un dispositivo medico - Assenza di decisione della Commissione europea - Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti agli individui - Nesso di causalità tra il comportamento dell’istituzione e il danno lamentato - Prova dell’esistenza e della portata del danno))
(2018/C 399/11)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Christoph Klein (rappresentante: H.-J. Ahlt, Rechtsanwalt)
Altre parti nel procedimento: Commissione europea, (rappresentanti: G. von Rintelen, A. Sipos ed A.C. Becker, agenti), Repubblica federale di Germania
Dispositivo
1)
La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 28 settembre 2016, Klein/Commissione (T-309/10 RENV, non pubblicata, EU:T:2016:570), è annullata nella parte in cui si è dichiarato che il sig. Christoph Klein non ha dimostrato l’esistenza di un nesso di causalità diretto e sufficiente idoneo a far sussistere la responsabilità dell’Unione europea.
2)
Per il resto, l’impugnazione è respinta.
3)
Il ricorso del sig. Christoph Klein diretto ad ottenere il risarcimento del danno asseritamente subito a seguito della violazione da parte della Commissione europea degli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 8 della direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici, è respinto.
4)
Il sig. Christoph Klein e la Commissione europea sopportano le proprie spese relative sia ai procedimenti di primo grado sia a quelli di impugnazione.
5)
La Repubblica federale di Germania sopporta le proprie spese relative ai procedimenti di primo grado.
(1) GU C 300 dell’11.9.2017.
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