9.9.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 305/3
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 4 luglio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van beroep te Antwerpen — Belgio) — procedimento penale a carico di Freddy Lucien Magdalena Kirschstein, Thierry Frans Adeline Kirschstein
(Causa C-393/17) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Direttiva 2005/29/CE - Pratiche commerciali sleali - Ambito di applicazione - Nozione di «pratiche commerciali» - Direttiva 2006/123/CE - Servizi nel mercato interno - Diritto penale - Regimi di autorizzazione - Istruzione superiore - Diploma che conferisce il grado di «master» - Divieto di conferire taluni gradi senza autorizzazione)
(2019/C 305/03)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Hof van beroep te Antwerpen
Imputati nel procedimento principale
Freddy Lucien Magdalena Kirschstein, Thierry Frans Adeline Kirschstein
con l’intervento di: Vlaamse Gemeenschap
Dispositivo
1)
La direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali»), dev’essere interpretata nel senso che essa non si applica ad una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, la quale prevede di sanzionare penalmente le persone che conferiscono, senza esservi state previamente autorizzate dall’autorità competente, un grado di «master».
2)
L’articolo 1, paragrafo 5, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, in combinato disposto con gli articoli 9 e 10 della medesima, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, la quale prevede di sanzionare penalmente le persone che conferiscono, senza esservi state previamente autorizzate dall’autorità competente, un grado di «master», purché le condizioni cui è subordinata la concessione di un’autorizzazione a conferire tale grado siano compatibili con l’articolo 10, paragrafo 2, della menzionata direttiva, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.
(1) GU C 300 dell’11.9.2017.