8.7.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 230/3
Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell’8 maggio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht — Austria) — Martin Leitner/Landespolizeidirektion Tirol
(Causa C-396/17) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Politica sociale - Divieto di qualsiasi discriminazione fondata sull’età - Direttiva 2000/78/CE - Esclusione dell’esperienza professionale acquisita prima del compimento del diciottesimo anno di età - Nuovo regime retributivo e di avanzamento di carriera - Mantenimento della disparità di trattamento - Diritto a un ricorso effettivo - Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Giustificazioni)
(2019/C 230/03)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesverwaltungsgericht
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Martin Leitner
Resistente: Landespolizeidirektion Tirol
Dispositivo
1)
Gli articoli 1, 2 e 6 della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, letti in combinato disposto con l’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa nazionale, come quella in discussione nel procedimento principale, entrante in vigore in maniera retroattiva, la quale, al fine di porre termine ad una discriminazione fondata sull’età, preveda un trasferimento dei funzionari in servizio verso un nuovo regime retributivo e di avanzamento di carriera nell’ambito del quale il primo inquadramento di tali funzionari viene determinato in base all’ultima retribuzione da essi percepita a titolo del regime precedente.
2)
L’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e l’articolo 9 della direttiva 2000/78 devono essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa nazionale, la quale, in una situazione come quella in discussione nel procedimento principale, riduca la portata del controllo che i giudici nazionali sono in grado di esercitare, escludendo le questioni correlate al fondamento dell’«importo di riferimento per il reinquadramento» calcolato secondo le regole del vecchio regime retributivo e di avanzamento.
3)
Nell’ipotesi in cui delle disposizioni nazionali non possano essere interpretate in una maniera conforme alla direttiva 2000/78, il giudice nazionale è tenuto ad assicurare, nel quadro delle sue competenze, la tutela giuridica scaturente per i singoli da tale direttiva e a garantire la piena efficacia di quest’ultima, disapplicando, ove occorra, qualsiasi contraria disposizione nazionale. Il diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che, qualora sia stata constatata una discriminazione, contraria al diritto dell’Unione, e fintanto che non siano state adottate delle misure idonee a ristabilire la parità di trattamento, il ripristino di tale parità di trattamento, in un caso quale quello in discussione nel procedimento principale, implica la concessione ai funzionari penalizzati dal vecchio regime retributivo e di avanzamento degli stessi vantaggi di cui hanno potuto beneficiare i funzionari favoriti da tale regime, per quanto riguarda sia la presa in considerazione di periodi di servizio svolti prima del compimento del diciottesimo anno di età, sia l’avanzamento nella scala delle retribuzioni, e comporta, di conseguenza, la concessione di una compensazione finanziaria ai funzionari discriminati in misura pari alla differenza tra l’importo della retribuzione che il funzionario interessato avrebbe dovuto percepire se non fosse stato trattato in maniera discriminatoria e l’importo della retribuzione che egli ha effettivamente percepito.
(1) GU C 347 del 16.10.2017.
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