17.9.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 328/20
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 25 luglio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Förvaltningsrätten i Malmö — Svezia) — A / Migrationsverket
(Causa C-404/17) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Politica d’asilo - Direttiva 2013/32/UE - Articolo 31, paragrafo 8, e articolo 32, paragrafo 2 - Domanda di protezione internazionale manifestamente infondata - Concetto di paese di origine sicuro - Assenza di norme nazionali relative a tale concetto - Dichiarazioni del richiedente considerate affidabili, ma insufficienti in ragione dell’adeguatezza della protezione offerta dal paese di origine del richiedente))
(2018/C 328/24)
Lingua processuale: lo svedese
Giudice del rinvio
Förvaltningsrätten i Malmö
Parti
Ricorrente: A
Convenuto: Migrationsverket
Dispositivo
L’articolo 31, paragrafo 8, lettera b), della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, letto in combinato disposto con l’articolo 32, paragrafo 2, di tale direttiva, dev’essere interpretato nel senso che esso non consente di ritenere manifestamente infondata una domanda di protezione internazionale in una situazione, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, nella quale, da un lato, dalle informazioni sul paese di origine del richiedente risulti che a quest’ultimo può essere garantita in tale paese una protezione accettabile e, dall’altro, il medesimo richiedente abbia fornito informazioni insufficienti per giustificare il riconoscimento di una protezione internazionale, qualora lo Stato membro di proposizione della domanda non abbia adottato norme per l’attuazione del concetto di paese di origine sicuro.
(1) GU C 293 del 4.9.2017.
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