25.2.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 72/2
Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 10 gennaio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus — Finlandia) — procedimento avviato da A Oy
(Causa C-410/17) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e c) - Articolo 14, paragrafo 1 - Articolo 24, paragrafo 1 - Operazioni a titolo oneroso - Operazioni in caso di corrispettivo costituito in parte da beni o da servizi - Contratto di demolizione - Contratto d’acquisto a fini di smantellamento))
(2019/C 72/02)
Lingua processuale: il finlandese
Giudice del rinvio
Korkein hallinto-oikeus
Parti nel procedimento principale
A Oy
Dispositivo
1)
L’articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e c), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, letto in combinato disposto con l’articolo 14, paragrafo 1, e l’articolo 24, paragrafo 1, di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che, quando, in forza di un contratto di demolizione, il prestatore, vale a dire un’impresa di demolizioni, deve effettuare lavori di tal genere e può, nei limiti in cui i rifiuti di demolizione contengono rottami metallici, rivendere questi ultimi, siffatto contratto prevede una prestazione di servizi a titolo oneroso, vale a dire la prestazione dei lavori di demolizione, e, in aggiunta, una cessione di beni a titolo oneroso, vale a dire la cessione di detti rottami metallici, se l’acquirente, ossia tale società, attribuisce un valore a tale cessione, di cui tiene conto nel fissare il prezzo proposto per la prestazione dei lavori di demolizione; tuttavia, tale cessione è soggetta all’imposta sul valore aggiunto solo se è effettuata da un soggetto passivo che agisce in quanto tale.
2)
L’articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e c), della direttiva 2006/112, letto in combinato disposto con l’articolo 14, paragrafo 1, e l’articolo 24, paragrafo 1, di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che qualora, in forza di un contratto di acquisto a fini di smantellamento, l’acquirente, vale a dire un’impresa di demolizioni, acquisti un bene da smantellare e si impegni, a fronte di una penale, a demolire o smantellare e a rimuovere tale bene, nonché a rimuovere i rifiuti entro un termine prestabilito nel contratto, tale contratto prevede una cessione di beni a titolo oneroso, vale a dire la cessione di un bene da smantellare; tale cessione è soggetta all’imposta sul valore aggiunto solo se è effettuata da un soggetto passivo che agisce in quanto tale, il che spetta al giudice del rinvio verificare. Nella misura in cui l’acquirente è tenuto a demolire o smantellare e a rimuovere tale bene, e i rifiuti che ne risultano, rispondendo così specificamente alle esigenze del venditore, ciò che spetta al giudice del rinvio verificare, tale contratto comprende, inoltre, una prestazione di servizi a titolo oneroso, vale a dire la prestazione di lavori di demolizione o smantellamento e rimozione, se detto acquirente attribuisce un valore a tale prestazione di cui tiene conto nel prezzo che propone, come fattore di riduzione del prezzo d’acquisto del bene da smantellare, il che è una questione che spetta al giudice del rinvio verificare.
(1) GU C 300 dell’11.9.2017.
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