7.1.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 4/5
Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 25 ottobre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Lietuvos Aukščiausiasis Teismas — Lituania) — procedimento promosso da «Roche Lietuva» UAB
(Causa C-413/17) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Appalti pubblici di fornitura di materiali e di attrezzature mediche di diagnostica - Direttiva 2014/24/UE - Articolo 42 - Aggiudicazione - Discrezionalità dell’amministrazione aggiudicatrice - Formulazione dettagliata delle specifiche tecniche)
(2019/C 4/06)
Lingua processuale: il lituano
Giudice del rinvio
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas
Parti
«Roche Lietuva» UAB
Con l’intervento di: Kauno Dainavos poliklinika VšĮ
Dispositivo
Gli articoli 18 e 42 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, devono essere interpretati nel senso che tali disposizioni non impongono all’amministrazione aggiudicatrice, in sede di determinazione delle specifiche tecniche di un appalto avente ad oggetto l’acquisto di forniture mediche, di far prevalere, per principio, o l’importanza delle singole caratteristiche degli apparecchi medici, o l’importanza del risultato del funzionamento di tali apparecchi, ma esigono che le specifiche tecniche, nel loro insieme, rispettino i principi della parità di trattamento e di proporzionalità. Spetta al giudice del rinvio valutare se, nella controversia di cui è investito, le specifiche tecniche in questione rispettino tali obblighi.
(1) GU C 309 del 18.9.2017.