11.3.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 93/12
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 23 gennaio 2019 — Deza, a.s. / Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), Regno di Danimarca, Regno dei Paesi Bassi, Regno di Svezia, Regno di Norvegia
(Causa C-419/17 P) (1)
([Impugnazione - Regolamento (CE) n. 1907/2006 (regolamento REACH) - Allegato XIV - Definizione di un elenco di sostanze soggette ad autorizzazione - Iscrizione nell’elenco di sostanze candidate all’eventuale inclusione nell’allegato XIV - Aggiornamento di detto elenco con inclusione della sostanza ftalato di bis (2-etilesile) (DEHP) - Errori d’interpretazione e di applicazione del regolamento REACH e del principio della certezza del diritto - Snaturamento dei fatti e degli elementi di prova - Portata del sindacato])
(2019/C 93/15)
Lingua processuale: il ceco
Parti
Ricorrente: Deza, a.s. (rappresentante: P. Dejl, advokát)
Altre parti nel procedimento: Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) (rappresentanti: W. Broere, N. Herbatschek e M. Heikkilä, agenti, assistiti da M. Procházka e M. Mašková, advokáti), Regno di Danimarca (rappresentanti: J. Nymann-Lindegren e M. Wolff, agenti), Regno dei Paesi Bassi, Regno di Svezia (rappresentanti: A. Falk, C. Meyer-Seitz, H. Shev e L. Zettergren, agenti), Regno d Norvegia
Dispositivo
1)
L’impugnazione è respinta.
2)
La Deza, a.s. è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dall’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA).
3)
Il Regno di Danimarca e il Regno di Svezia sopporteranno le proprie spese.
(1) GU C 293 del 4.9.2017.
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