18.2.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 65/12
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 19 dicembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny — Polonia) — Szef Krajowej Administracji Skarbowej / Skarpa Travel sp. z o.o.
(Causa C-422/17) (1)
([Rinvio pregiudiziale - Armonizzazione delle normative fiscali - Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Fatto generatore dell’imposta - Regime speciale delle agenzie di viaggio - Articoli 65 e 308 - Margine realizzato da un’agenzia di viaggio - Determinazione del margine - Pagamento di acconti anteriore alla prestazione di servizi di viaggio fornita dall’agenzia di viaggio - Costo effettivo sostenuto dall’agenzia di viaggio])
(2019/C 65/14)
Lingua processuale: il polacco
Giudice del rinvio
Naczelny Sąd Administracyjny
Parti
Ricorrente: Szef Krajowej Administracji Skarbowej
Resistente: Skarpa Travel sp. z o.o.
Dispositivo
1)
Gli articoli 65 e da 306 a 310 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, devono essere interpretati nel senso che, allorché un’agenzia di viaggio, assoggettata al regime speciale previsto agli articoli da 306 a 310, incassa un acconto sul pagamento di servizi turistici che fornirà al viaggiatore, l’imposta sul valore aggiunto (IVA) è esigibile, in conformità del suddetto articolo 65, a partire dal momento dell’incasso di tale acconto, a condizione che, in tale momento, i servizi turistici da fornire siano individuati con precisione.
2)
L’articolo 308 della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2010/45, deve essere interpretato nel senso che il margine dell’agenzia di viaggio e, di conseguenza, la sua base imponibile, è costituito dalla differenza tra l’importo totale, al netto dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), a carico del viaggiatore ed il costo effettivo sostenuto a monte da tale agenzia per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di altri soggetti passivi, nella misura in cui tali operazioni siano effettuate a diretto vantaggio del viaggiatore. Qualora l’importo dell’acconto corrisponda al prezzo totale del servizio turistico o ad una parte significativa di tale prezzo e l’agenzia non abbia ancora sostenuto alcun costo effettivo, o soltanto una parte limitata del costo totale individuale di tale servizio, o ancora qualora il costo effettivo individuale del viaggio, sostenuto dall’agenzia, non sia determinabile al momento del pagamento dell’acconto, il margine può essere determinato sulla base di una stima del costo effettivo totale che essa dovrà infine sostenere. Ai fini di siffatta stima, l’agenzia deve prendere in considerazione, se del caso, i costi che essa ha già effettivamente sostenuto al momento dell’incasso dell’acconto. Per calcolare il margine, dal prezzo totale del viaggio è dedotto il costo effettivo totale stimato e la base imponibile dell’IVA da pagare al momento dell’incasso dell’acconto si ottiene moltiplicando l’importo di tale acconto per la percentuale che il margine di profitto prevedibile così calcolato rappresenta rispetto al prezzo totale del viaggio.
(1) GU C 357 del 23.10.2017.
Full & Egal Universal Law Academy