11.3.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 93/13
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 23 gennaio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Walbusch Walter Busch GmbH & Co. KG / Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main eV
(Causa C-430/17) (1)
([Rinvio pregiudiziale - Protezione dei consumatori - Direttiva 2011/83/UE - Contratti a distanza - Articolo 6, paragrafo 1, lettera h) - Obbligo di informazione sul diritto di recesso - Articolo 8, paragrafo 4 - Contratto concluso mediante un mezzo di comunicazione a distanza che consente uno spazio o un tempo limitato per visualizzare le informazioni - Nozione di «spazio o (…) tempo limitato per visualizzare le informazioni» - Opuscolo incluso in un periodico - Cartolina postale di ordine contenente un collegamento ipertestuale che rinvia alle informazioni sul diritto di recesso])
(2019/C 93/16)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesgerichtshof
Parti
Ricorrente: Walbusch Walter Busch GmbH & Co. KG
Convenuta: Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main eV
Dispositivo
La valutazione della questione se, in un caso concreto, il mezzo di comunicazione consenta uno spazio o un tempo limitato per visualizzare le informazioni, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dev’essere effettuata tenendo conto dell’insieme delle caratteristiche tecniche della comunicazione commerciale del professionista. Al riguardo, spetta al giudice nazionale verificare se, in considerazione dello spazio e del tempo occupati dalla comunicazione e delle dimensioni minime del carattere tipografico che sarebbero appropriate per un consumatore medio destinatario di tale comunicazione, tutte le informazioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, di detta direttiva possano essere oggettivamente presentate nell’ambito di detta comunicazione.
L’articolo 6, paragrafo 1, lettera h), e l’articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 2011/83 devono essere interpretati nel senso che, nel caso in cui il contratto sia concluso mediante un mezzo di comunicazione a distanza che consente uno spazio o un tempo limitato di visualizzazione delle informazioni e qualora sussista il diritto di recesso, il professionista è tenuto a fornire al consumatore, sul mezzo in questione e prima della conclusione del contratto, le informazioni relative alle condizioni, al termine e alle modalità di esercizio di detto diritto. In un caso del genere, tale professionista deve fornire al consumatore il modulo tipo di recesso di cui all’allegato I, parte B, della suddetta direttiva attraverso un’altra fonte, in un linguaggio semplice e comprensibile.
(1) GU C 347 del 16.10.2017.
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