6.5.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 155/6
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 13 marzo 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof — Austria) — Gemeinsamer Betriebsrat EurothermenResort Bad Schallerbach GmbH/EurothermenResort Bad Schallerbach GmbH
(Causa C-437/17) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Libera circolazione dei lavoratori - Articolo 45 TFUE - Regolamento (UE) n. 492/2011 - Articolo 7, paragrafo 1 - Divieto di discriminazioni in base alla nazionalità - Diritto alle ferie annuali retribuite in funzione dell’anzianità di servizio del lavoratore presso il datore di lavoro - Rilevanza solamente parziale dei periodi di attività lavorativa precedentemente compiuti presso altri datori di lavoro - Normativa sociale - Disparità tra regimi e normative degli Stati membri)
(2019/C 155/07)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Oberster Gerichtshof
Parti
Ricorrente: Gemeinsamer Betriebsrat EurothermenResort Bad Schallerbach GmbH
Resistente: EurothermenResort Bad Schallerbach GmbH
Dispositivo
L’articolo 45 TFUE e l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione, devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, che, al fine di stabilire se un lavoratore che abbia totalizzato 25 anni di esperienza lavorativa abbia diritto all’aumento delle ferie annuali retribuite da 5 a 6 settimane, prevede che gli anni compiuti nell’ambito di uno o più rapporti lavorativi precedenti quello con il suo attuale datore di lavoro possano essere computati solo sino ad un massimo di 5 anni di attività professionale, ancorché il loro numero effettivo sia superiore a 5 anni.
(1) GU C 382 del 13.11.2017.
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