7.1.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 4/7
Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 25 ottobre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Hamburg — Germania) — Tänzer & Trasper GmbH / Altenweddinger Geflügelhof Kommanditgesellschaft
(Causa C-462/17) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Ravvicinamento delle legislazioni - Regolamento (CE) n. 110/2008 - Bevande spiritose - Definizione, designazione, presentazione, etichettatura e protezione delle indicazioni geografiche - Allegato II, punto 41 - Liquore a base di uova - Definizione - Tassatività degli ingredienti autorizzati)
(2019/C 4/09)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Landgericht Hamburg
Parti
Ricorrente: Tänzer & Trasper GmbH
Convenuta: Altenweddinger Geflügelhof Kommanditgesellschaft
Dispositivo
L’allegato II, punto 41, del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio, come modificato dal regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, deve essere interpretato nel senso che, per poter recare la denominazione di vendita «liquore a base di uova», una bevanda spiritosa non può contenere ingredienti diversi da quelli menzionati in tale disposizione.
(1) GU C 347 del 16.10.2017.