17.6.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 206/3
Sentenza della Corte (Terza Sezione) dell’11 aprile 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal — Irlanda) — Neculai Tarola/Minister for Social Protection
(Causa C-483/17) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Cittadinanza dell’Unione - Libera circolazione delle persone - Direttiva 2004/38/CE - Diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri - Articolo 7, paragrafo 1, lettera a) - Lavoratori subordinati e autonomi - Articolo 7, paragrafo 3, lettera c) - Diritto di soggiorno superiore a tre mesi - Cittadino di uno Stato membro che ha esercitato un’attività subordinata in un altro Stato membro per un periodo di quindici giorni - Stato di disoccupazione involontaria - Conservazione della qualità di lavoratore per un periodo di almeno sei mesi - Diritto all’assegno per persone in cerca di impiego (jobseeker’s allowance))
(2019/C 206/03)
Lingua processuale: l’inglese
Giudice del rinvio
Court of Appeal
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Neculai Tarola
Convenuto: Minister for Social Protection
Dispositivo
L’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, deve essere interpretato nel senso che un cittadino di uno Stato membro che abbia esercitato il suo diritto alla libera circolazione, che abbia acquisito in un altro Stato membro la qualità di lavoratore ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), di tale direttiva, in virtù dell’attività da esso esercitata, su base giuridica diversa da un contratto a tempo determinato, per un periodo di due settimane, prima di trovarsi in stato di disoccupazione involontaria, conserva lo status di lavoratore per un periodo supplementare di almeno sei mesi ai sensi di tali disposizioni, purché si sia registrato presso l’ufficio di collocamento competente al fine di trovare un lavoro.
Spetta al giudice del rinvio stabilire se, in applicazione del principio della parità di trattamento sancito all’articolo 24, paragrafo 1, della direttiva 2004/38, detto cittadino disponga, di conseguenza, del diritto di percepire prestazioni di assistenza sociale o, eventualmente, prestazioni previdenziali sulla stessa base di un cittadino dello Stato membro ospitante.
(1) GU C 347 del 16.10.2017.
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