17.12.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 455/15
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 17 ottobre 2018 — Commissione europea / Irlanda
(Causa C-504/17) (1)
((Inadempimento di uno Stato - Tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità - Direttiva 2003/96/CE - Articoli 4 e 7 - Applicazione dei livelli minimi di tassazione applicabili ai carburanti - Direttiva 95/60/CE - Marcatura fiscale dei gasoli e del petrolio lampante - Rifornimento delle imbarcazioni private da diporto))
(2018/C 455/23)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: F. Tomat e J. Tomkin, agenti)
Convenuta: Irlanda (rappresentanti: M. Browne, G. Hodge e J. Quaney e A. Joyce, agenti, assistiti da F. Callanan, SC e B. Doherty, BL)
Dispositivo
1.
L’Irlanda, non assicurando l’applicazione, al gasolio utilizzato come carburante per la propulsione di imbarcazioni private da diporto, dei livelli minimi di tassazione applicabili ai carburanti stabiliti dalla direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità, e autorizzando l’uso di carburante marcato per la propulsione di imbarcazioni private da diporto, anche quando tale carburante non è oggetto di alcuna esenzione o riduzione dell’accisa, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza, rispettivamente, degli articoli 4 e 7 della direttiva 2003/96 e della direttiva 95/60/CE del Consiglio, del 27 novembre 1995, sulla marcatura fiscale dei gasoli e del petrolio lampante.
2.
L’Irlanda è condannata alle spese.
(1) GU C 347 del 16.10.2017.