25.11.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 399/3
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 24 settembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État - Francia) – Google LLC, succeduta alla Google Inc./Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL)
(Causa C-507/17) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Dati personali - Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento di tali dati - Direttiva 95/46/CE - Regolamento (UE) 2016/679 - Motori di ricerca su Internet - Trattamento dei dati contenuti nei siti web - Portata territoriale del diritto alla deindicizzazione)
(2019/C 399/03)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Conseil d’État
Parti
Ricorrente: Google LLC, succeduta alla Google Inc.
Convenuta: Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL)
con l’intervento di: Wikimedia Foundation Inc., Fondation pour la liberté de la presse, Microsoft Corp., Reporters Committee for Freedom of the Press e a., Article 19 e a., Internet Freedom Foundation e a., Défenseur des droits
Dispositivo
L’articolo 12, lettera b), e l’articolo 14, primo comma, lettera a), della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e l’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46 (regolamento generale sulla protezione dei dati), devono essere interpretati nel senso che il gestore di un motore di ricerca, quando accoglie una domanda di deindicizzazione in applicazione delle suddette disposizioni, è tenuto ad effettuare tale deindicizzazione non in tutte le versioni del suo motore di ricerca, ma nelle versioni di tale motore corrispondenti a tutti gli Stati membri, e ciò, se necessario, in combinazione con misure che, tenendo nel contempo conto delle prescrizioni di legge, permettono effettivamente di impedire agli utenti di Internet, che effettuano una ricerca sulla base del nome dell’interessato a partire da uno degli Stati membri, di avere accesso, attraverso l’elenco dei risultati visualizzato in seguito a tale ricerca, ai link oggetto di tale domanda, o quantomeno di scoraggiare seriamente tali utenti.
(1) GU C 347 del 16.10.2017.
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