12.11.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 408/29
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 26 settembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Köln — Germania) — procedimento promosso da Josef Baumgartner
(Causa C-513/17) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Trasporti - Trasporti su strada - Regolamento (CE) n. 561/2006 - Articolo 19, paragrafo 2, primo comma - Sanzione amministrativa avente ad oggetto un’infrazione commessa sul territorio dello Stato membro in cui ha sede un’impresa, inflitta dalle autorità competenti di un altro Stato membro nel quale l’infrazione è stata constatata))
(2018/C 408/37)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Amtsgericht Köln
Parti
Ricorrente: Josef Baumgartner
Con l’intervento di: Bundesamt für Güterverkehr, Staatsanwaltschaft Köln
Dispositivo
L’articolo 19, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che esso autorizza direttamente le autorità competenti di uno Stato membro a infliggere una sanzione a un’impresa o a un suo dirigente per un’infrazione a tale regolamento, constatata sul suo territorio e non ancora sanzionata, anche se tale infrazione è stata commessa sul territorio di un altro Stato membro nel quale tale impresa ha sede.
(1) GU C 382 del 13.11.2017.
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