8.4.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 131/8
Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 14 febbraio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof — Austria) — Vetsch Int. Transporte GmbH
(Causa C-531/17) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 143, paragrafo 1, lettera d) - Esenzioni dall’IVA all’importazione - Importazioni seguite da un trasferimento intracomunitario - Cessione intracomunitaria successiva - Evasione fiscale - Diniego dell’esenzione - Presupposti)
(2019/C 131/09)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Verwaltungsgerichtshof
Parti
Vetsch Int. Transporte GmbH
con l’intervento di: Zollamt Feldkirch Wolfurt
Dispositivo
L’articolo 143, lettera d), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, e l’articolo 143, paragrafo 1, lettera d), della stessa direttiva, come modificata dalla direttiva 2009/69/CE del Consiglio, del 25 giugno 2009, devono essere interpretati nel senso che il beneficio dell’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto all’importazione, di cui a tali disposizioni, non deve essere negato all’importatore designato o riconosciuto come debitore di tale imposta, ai sensi dell’articolo 201 della direttiva 2006/112, in una situazione, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in cui, da un lato, il destinatario del trasferimento intracomunitario che è seguìto a tale importazione commette un’evasione su un’operazione successiva al trasferimento in parola e che non è collegata al trasferimento medesimo e, dall’altro, nessun elemento consente di ritenere che l’importatore sapesse o avrebbe dovuto sapere che tale operazione successiva rientrava in un’evasione commessa dal destinatario.
(1) GU C 412 del 4.12.2017.
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