3.6.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 187/19
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 27 marzo 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Najwyższy — Polonia) — Mariusz Pawlak/Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
(Causa C-545/17) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Mercato interno dei servizi postali - Direttive 97/67/CE e 2008/6/CE - Articolo 7, paragrafo 1 - Nozione di“diritti esclusivi o speciali per l’instaurazione e la fornitura di servizi postali” - Articolo 8 - Diritto degli Stati membri di provvedere al servizio di invii raccomandati utilizzato nelle procedure giudiziarie - Termine per il deposito di un atto processuale dinanzi a un organo giurisdizionale - Interpretazione conforme del diritto nazionale al diritto dell’Unione - Limiti - Effetto diretto invocato da un’emanazione di uno Stato membro nell’ambito di una controversia tra la medesima e un singolo)
(2019/C 187/21)
Lingua processuale: il polacco
Giudice del rinvio
Sąd Najwyższy
Parti
Ricorrente: Mariusz Pawlak
Convenuto: Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Dispositivo
1)
L’articolo 7, paragrafo 1, prima frase, della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio, come modificata dalla direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, in combinato disposto con l’articolo 8 della medesima, dev’essere interpretato nel senso che esso osta a una norma di diritto nazionale che riconosce come equivalente alla presentazione di un atto processuale dinanzi all’organo giurisdizionale interessato soltanto il deposito di un simile atto presso un ufficio postale dell’unico operatore designato per fornire il servizio postale universale, e ciò senza giustificazione oggettiva inerente a ragioni di ordine pubblico o di sicurezza pubblica.
2)
Un’autorità pubblica, considerata un’emanazione di uno Stato membro, non può invocare la direttiva 97/67, come modificata dalla direttiva 2008/6, in quanto tale, nei confronti di un singolo
(1) GU C 13 del 15.1.2018.
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