8.7.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 230/6
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) dell'8 maggio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu — Polonia) — Związek Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach/Szef Krajowej Administracji Skarbowej
(Causa C-566/17) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 168, lettera a) - Detrazione dell’imposta assolta a monte - Principio di neutralità dell’IVA - Soggetto passivo che esercita sia attività economiche sia attività non economiche - Beni e servizi acquisiti per la realizzazione sia di operazioni soggette a IVA sia di operazioni non soggette a IVA - Assenza di criteri di ripartizione nella normativa nazionale - Principio di legalità dell’imposta)
(2019/C 230/07)
Lingua processuale: il polacco
Giudice del rinvio
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Parti
Ricorrente: Związek Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach
Convenuto: Szef Krajowej Administracji Skarbowej
Dispositivo
L’articolo 168, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che osta a una prassi nazionale che consente al soggetto passivo di detrarre la totalità dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) che ha gravato a monte sull’acquisto di beni e di servizi da parte di quest’ultimo al fine di effettuare sia attività economiche, soggette all’IVA, sia attività non economiche, che non rientrano nell’ambito di applicazione dell’IVA, in ragione dell’assenza, nella normativa tributaria applicabile, di regole specifiche sui criteri e sui metodi di ripartizione che consentano al soggetto passivo di determinare la quota di tale IVA assolta a monte che dovrebbe essere considerata collegata, rispettivamente, alle sue attività economiche e alle sue attività non economiche.
(1) GU C 13 del 15.1.2018.
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