3.6.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 187/21
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 21 marzo 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation — Francia) — Henri Pouvin, Marie Dijoux, coniugata Pouvin/Electricité de France (EDF)
(Causa C-590/17) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Direttiva 93/13/CEE - Ambito di applicazione - Articolo 2, lettere b) e c) - Nozioni di «consumatore» e di «professionista» - Finanziamento dell’acquisto di un’abitazione principale - Mutuo mmobiliare concesso da un datore di lavoro al suo dipendente e al coniuge di quest’ultimo, co-mutuatario in solido)
(2019/C 187/23)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Cour de cassation
Parti
Ricorrenti: Henri Pouvin, Marie Dijoux, coniugata Pouvin
Convenuta: Electricité de France (EDF)
Dispositivo
L’articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, va interpretato nel senso che il dipendente di un’impresa e il suo coniuge, che concludono con detta impresa un contratto di mutuo, riservato in via principale ai membri del personale di tale impresa, destinato a finanziare l’acquisto di un bene immobile per fini privati, devono essere considerati «consumatori», ai sensi di tale disposizione.
L’articolo 2, lettera c), della direttiva 93/13 va interpretato nel senso che detta impresa deve essere considerata un «professionista», ai sensi della disposizione in parola, qualora concluda un siffatto contratto di mutuo nell’ambito della propria attività professionale, anche se concedere finanziamenti non costituisce la sua attività principale.
(1) GU C 437 del 18.12.2017.
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