1.7.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 220/4
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 2 maggio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo — Spagna) — Fundación Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Queso Manchego/Industrial Quesera Cuquerella SL, Juan Ramón Cuquerella Montagud
(Causa C-614/17) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Agricoltura - Regolamento (CE) n. 510/2006 - Articolo 13, paragrafo 1, lettera b) - Protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli ed alimentari - Formaggio manchego («queso manchego») - Utilizzazione di segni suscettibili di evocare la regione alla quale è legata la denominazione d’origine protetta (DOP) - Nozione di «consumatore medio normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto» - Consumatore europeo o consumatore dello Stato membro in cui si fabbrica e si consuma maggiormente il prodotto oggetto della DOP)
(2019/C 220/05)
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Tribunal Supremo
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Fundación Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Queso Manchego
Convenute: Industrial Quesera Cuquerella SL, Juan Ramón Cuquerella Montagud
Dispositivo
1)
L’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari, deve essere interpretato nel senso che l’evocazione di una denominazione registrata può derivare dall’uso di segni figurativi.
2)
L’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 510/2006 deve essere interpretato nel senso che l’utilizzo di segni figurativi che evocano l’area geografica alla quale è collegata una denominazione d’origine, prevista all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento, può costituire un’evocazione della medesima anche nel caso in cui i suddetti segni figurativi siano utilizzati da un produttore stabilito in tale regione, ma i cui prodotti, simili o comparabili a quelli protetti da tale denominazione d’origine, non sono protetti da quest’ultima.
3)
La nozione di consumatore medio normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, alla cui percezione deve fare riferimento il giudice nazionale per determinare se esista un’«evocazione» ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 510/2006, deve intendersi riferita a un consumatore europeo, compreso un consumatore dello Stato membro in cui si fabbrica e si consuma maggiormente il prodotto che dà luogo all’evocazione della denominazione protetta o a cui tale denominazione è associata geograficamente.
(1) GU C 42 del 05.02.2018.
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