21.1.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 25/12
Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 22 novembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Okresný súd Dunajská Streda — Slovacchia) — ZSE Energia a.s. / RG
(Causa C-627/17) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Regolamento (CE) n. 861/2007 - Procedimento europeo per le controversie di modesta entità - Articolo 2, paragrafo 1, e articolo 3, paragrafo 1 - Ambito di applicazione - Nozione di «parti» - Controversie transfrontaliere))
(2019/C 25/14)
Lingua processuale: lo slovacco
Giudice del rinvio
Okresný súd Dunajská Streda
Parti
Ricorrente: ZSE Energia a.s.
Convenuta: RG
con l’intervento di: ZSE Energia CZ, s. r. o.
Dispositivo
1)
L’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità, come modificato dal regolamento (UE) n. 517/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «parti» copre solo l’attore e il convenuto nel procedimento principale.
2)
L’articolo 2, paragrafo 1, e l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 861/2007, come modificato dal regolamento n. 517/2013, devono essere interpretati nel senso che una controversia come quella di cui al procedimento principale, nella quale l’attore e il convenuto hanno il loro domicilio o la loro residenza abituale nello stesso Stato membro del giudice adito, non rientra nel campo di applicazione di tale regolamento.
(1) GU C 42 del 5.2.2018.
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